La Costituzione italiana non contempla specificamente il diritto all'ambiente: tuttavia, oltre a rinvenire l'esistenza di un interesse rilevante alla protezione dell'ambiente nell'art. 9, che impegna la Repubblica alla tutela del "paesaggio", inteso nella sua globalità, si è gradualmente esteso il contenuto del diritto alla salute ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", art. 32 Cost.).
La materia dell’accesso all’informazione, della partecipazione del pubblico e del ricorso alla giustizia in materia ambientale è stata disciplinata in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus. La definizione di informazione ambientale propone di intervenire in tre settori:
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assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche;
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favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente;
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estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
E’, pertanto, compresa in tale concetto qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva sonora o contenuta in banche dati circa lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, degli organismi geneticamente modificati, nonché quelle riguardanti sostanze, energie, rumori o radiazioni, accordi ambientali, pratiche, legislazioni, piani, programmi che influenzano o potrebbero influenzare l’ambiente.
Le nuove direttive comunitarie Direttiva 2003/4/CE e il relativo DL 19 agosto 2005, n. 195 della Repubblica Italiana, introducono ulteriori elementi riguardo ai dati accessibili. Rientrano tra questi oltre alle componenti dell’ambiente ed ai fattori che con esso interferiscono anche le misure e le analisi adottate a difesa dell’ambiente, nonché lo stato della salute e della sicurezza umana. L’informazione deve essere disponibile a chiunque senza l’obbligo di dichiarare il proprio interesse ed in tempi ragionevolmente brevi, viene definito il contenuto minimo della documentazione amministrativa che ogni autorità pubblica sarà tenuta a mettere a disposizione.
Sono così stati predisposti progetti e sistemi informativi ad hoc, sia a livello nazionale sia a livello locale.
BIBLIOGRAFIA
Convenzione di Aarhus
Direttiva 2003/4/CE
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Progetto GAIA
Il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)
Progetto IDA
Caravita, Beniamino – “Diritto pubblico dell'ambiente” – Bologna - Il mulino – 1990
Cordini, Giovanni – “Diritto ambientale : elementi giuridici comparati della protezione ambientale” – Padova - CEDAM - 1995
Fonti: Eur-lex, Camera dei deputati Italiana, La nuova ecologia
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