Sapere cosa introduciamo nel nostro corpo attraverso l'alimentazione è importante. Leggere l'etichetta è il mezzo di cui i consumatori possono avvalersi. L'etichetta di un prodotto fornisce con precisione le informazioni su di esso e deve essere veritiera. Tra le informazioni, alcune sono obbligatorie e altre facoltative o complementari.
I dati presenti sulle etichette alimentari, sono la prima indicazione su cui basarsi per avere una corretta informazione sulla qualità di un prodotto alimentare. Una corretta lettura della stessa, permette di avere in prima istanza una precisa fotografia e del prodotto e delle sue caratteristiche.
Legislazione
La composizione di un' etichetta è regolamentata da precise definizioni, che mutano frequentemente sia per adeguarle all'evoluzione delle produzioni alimentari sia perché i prodotti, per poter circolare liberamente in tutti i Paesi dell'Unione Europea, devono rispondere alle stesse regole e, quindi, fornire le stesse indicazioni in etichetta.
A tale aggiornamento provvedono i singoli Stati di propria iniziativa o su indicazione della Commissione Europea. In Italia il riferimento è il Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204 (documento .pdf).
Nonostante la Comunità Europea abbia emanato circolari anche successive in tal proposito, come la Direttiva 2005/63/CE del 3 ottobre 2005, che evidenziava come dal 25 novembre 2005 sia obbligatorio indicare in etichetta la presenza di alcuni ingredienti capaci di suscitare intolleranze e allergie (anche quando siano presenti in infime quantità come ingredienti di un ingrediente composto).
I dati presenti sulle etichette alimentari
I dati che possiamo acquisire dall'etichetta alimentare sono molti e ci permettono di scegliere il prodotto più adeguato alle nostre esigenze e di valutare il rapporto qualità prezzo. La legge è molto precisa sulle informazioni che devono essere riportate:
- denominazione di vendita
- elenco degli ingredienti
- quantità netta del prodotto (peso netto/peso sgocciolato)
- data di scadenza
- modalità di conservazione e utilizzo
- sede del fabbricante e dello stabilimento (azienda produttrice)
- lotto di appartenenza
La denominazione di vendita
Si tratta della:
- denominazione prevista per il prodotto dalle disposizioni comunitarie che a questo si applicano, se sono assenti devono seguire le disposizioni legislative o gli usi dello Stato membro di commercializzazione, oppure il nome consacrato da usi e consuetudini
- può altresì corrispondere ad una descrizione del prodotto corrispondente però a denominazioni legali, disciplinate da specifiche normative. Sono denominazioni di vendita ad esempio: pane, olio extravergine di oliva, vino, ecc.) è anche possibile che un prodotto abbia un nome commerciale di fantasia, ma la denominazione di vendita deve necessariamente essere specificata.
La denominazione di vendita deve comportare inoltre:
- un'indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato, ...) nei casi in cui una tale omissione potrebbe creare confusione
- l'indicazione di un eventuale trattamento ionizzante è per contro sempre obbligatorio.
Alcuni esempi pratici di prodotti nei quali la denominazione indica un ordine decrescente di qualità:
- olio extra vergine d'oliva, olio vergine, olio d'oliva
- latte fresco pastorizzato di alta qualità, latte fresco pastorizzato, latte pastorizzato
- uova extra, uova categoria A
- cioccolato puro, cioccolato extra, cioccolato finissimo, cioccolato, cioccolato comune
- confettura extra, confettura
- succo di frutta, nettare
- marsala vergine stravecchio, marsala superiore, fine, soleras
Per motivi diversi che sono sempre chiariti nelle rispettive discipline legislative, il primo prodotto nominato è di migliore qualità del secondo, il secondo del terzo e così via.
Elenco ingredienti
L'elenco degli ingredienti è l'indicazione di tutte le sostanze che compongono il prodotto, l'ordine in cui appaiono in etichetta non è assolutamente casuale ma è decrescente in relazione al peso (ad eccezione degli ortaggi misti) e designati con il loro nome specifico, con la riserva di alcune deroghe previste dalla Direttiva 200/13/CE e contenuti negli allegati alla stessa:
- l'allegato I (Categorie di ingredienti la cui indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico - p.es. "olio", "burro di cacao", "formaggio", "verdure", etc.),
- l'allegato II (Categorie di ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CE - p.es. "colorante" "acidificante", "emulsionante", "umettante", etc.)
- l'allegato III (Designazione degli aromi) della direttiva.
In alcune condizioni, l'indicazione degli ingredienti non viene richiesta per:
- la frutta e per la verdura fresca
- le acque gassate
- gli aceti di fermentazione
- i formaggi, per il burro, per il latte e per la crema fermentata
- i prodotti che contengono un solo ingrediente, quando la denominazione di vendita è identica al nome dell'ingrediente o permette di determinare la natura dell'ingrediente senza confusione.
Tra gli ingredienti sono compresi gli additivi, sostanze che vengono aggiunte al cibo per conservarle, presentarle meglio cambiando colore, gusto ma non tutti sono così innocui e non hanno alcun valore nutrizionale. Alcuni additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti ecc.) vengono designati con il nome della categoria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero CEE (es. "antiossidante: acido L-ascorbico o E 300").
La frase "in proporzione variabile" può essere utilizzata quando nessun ingrediente è prevalente sugli altri, in questo caso l'ordine non ha importanza.
Alcuni esempi:
- coloranti ( da E100 ad E199 )
- conservanti ( da E200 ad E299 ) il loro fine è quello di rallentare il deterioramento del cibo causato da: batteri, lieviti e muffe
- antiossidanti ( da E300 ad E322 ) evitano il processo di ossidazione nell'alimento
- correttori di acidità ( da E325 ad E385 )
- addensanti, emulsionanti e stabilizzanti ( da E400 ad E495 )
- aromatizzanti, donano agli alimenti specifici odori e sapori. La legge italiana prevede la loro indicazione in etichetta in modo generico come aromi naturali o aromi (di origine sintetica).
Quantità
Indica il peso o volume effettivo del prodotto decurtato della tara della confezione
- questa indicazione deve figurare espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, sono previste particolari disposizioni per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura
- il termine "peso sgocciolato" indica che l'alimento solido è immerso in un liquido, quindi deve esserne indicata la quantità "peso sgocciolato" oltre al peso netto.
Data
La data di scadenza segnala il giorno entro cui il prodotto deve essere consumato, comprende il giorno, il mese e l'anno, tranne che per gli alimenti di durata inferiore a 3 mesi (sono in tal caso sufficienti il giorno e il mese), gli alimenti di durata massima di 18 mesi (sono sufficienti in tal caso il mese e l'anno) o di una durata superiore a 18 mesi (è sufficiente l'indicazione dell'anno).
La data di durata non è richiesta nel caso di:
- frutta e verdura fresche non trattate
- vini e bevande contenenti il 10% di alcool o percentuali maggiori
- bevande dissetanti non alcoliche
- succhi di frutta e bevande alcoliche in recipienti di oltre 5 litri destinati alle collettività
- prodotti di panetteria, di confetteria e pasticceria
- aceti
- sale da cucina
- zuccheri solidi
- gomme da masticare
- gelati individuali.
Possono anche essere presenti diciture specifiche come:
- "da consumarsi preferibilmente entro...": fino a quella data il prodotto garantisce le sue proprietà, ma può essere consumato anche per un breve periodo successivo alla data ad esempio la pasta o il riso
- "da consumarsi entro": va consumato assolutamente entro quella data e non oltre ad esempio per il latte, lo yogurt, i formaggi freschi.
Modalità di conservazione e utilizzo
Tutti i prodotti che hanno bisogno di particolari condizioni di conservazione, oppure di speciali accorgimenti per un corretto utilizzo (modalità di manipolazione, scongelamento, ecc.)., devono segnalare queste loro caratteristiche sull'etichetta.
Tipico è il caso dei surgelati la cui durata è strettamente connessa al tipo di frigorifero a disposizione.
Sede
La sede del fabbricante e dello stabilimento di produzione e/o confezionamento necessaria per l'identificazione ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, in quanto l'omissione del luogo di origine o di provenienza può indurre in errore l'acquirente. Per qualsiasi prodotto devono obbligatoriamente essere indicati:
- il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato, e la sede del fabbricante, o del confezionatore, o di un venditore stabilito nella CEE
- la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento, per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.
Lotto di appartenenza
Si intende una partita di prodotti o un insieme di unità di vendita, che hanno tutte le stesse caratteristiche essendo state prodotte nello stesso momento e con la stessa tecnologia. Il lotto di appartenenza è una dicitura o un timbro, questa informazione è importantissima: i suoi estremi vanno segnalati all'azienda produttrice, all'ASL, ai NAS o a chiunque ci si voglia rivolgere qualora si trovi un prodotto difettoso o immangiabile.
La dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre o o codice alfa-numerico, designato dal produttore o dal confezionatore, è apposto sotto la responsabilità del produttore ed è preceduto dalla lettera "L"; altre volte tale iscrizione è sostituita dal giorno e dal mese del termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza.
Ulteriori indicazioni
Dalle confezioni dei prodotti alimentari è possibile inoltre ricavare ulteriori informazioni, non sempre presenti in quanto facoltative secondo la normativa vigente:
- etichetta nutrizionale
- prodotti D.O.C. (denominazione di origine controllata)
- prodotti light
- prodotti biologici
- OGM (organismi geneticamente modificati)
Etichetta nutrizionale
L'etichetta nutrizionale si può sempre inserire, è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando il produttore vanta qualche caratteristica nutrizionale o dietetica del prodotto: "senza zucchero", "con meno grassi", "più leggero", "a basso contenuto di colesterolo".e diventa obbligatoria quando la presentazione o la pubblicità del prodotto indicano particolari caratteristiche nutrizionali, dove è indicato il contenuto dei grassi e delle calorie.
In alternativa si può indicare il valore energetico, la quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio. In alcuni casi si possono indicare le quantità di altri nutrienti, vitamine e alcuni sali minerali:
- vitamine e minerali possono essere riportati solo se presenti in quantità significative e devono essere espressi come percentuale della razione giornaliera
- è obbligatorio riportare la quantità di acidi grassi saturi
- deve essere indicato il numero di calorie totali, i grassi totali (se c'è un'indicazione relativa a particolari tipi o componenti dei grassi) e lo stesso vale per i carboidrati.
Prodotti D.O.C., I.G.P., D.O.P.
I prodotti di qualità (certificata) particolarmente pregiati, si avvalgono di un marchio di qualità europeo o nazionale e si distinguono da prodotti analoghi perché originari da determinati territori o perché derivati da particolari tecniche produttive.
- Docg e Doc sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare prodotti di qualità di regioni determinate regioni.
L'Europa riconosce questi tipi di attestazioni:
- prodotti a denominazione di origine protetta (DOP)
- indicazione geografica protetta (IGP).
I prodotti a marchio DOP e IGP devono essere prodotti secondo precisi disciplinari, approvati dalle autorità e certificati e controllati da organismi terzi indipendenti.
I prodotti tradizionali sono prodotti derivanti da materie prime e tecniche produttive esistenti da
Prodotti light
Non ci sono norme che disciplinano gli alimenti non propriamente dietetici chiamati light (o con termini similari) tranne per i formaggi, il burro, la margarina, la birra, il latte (scremato o parzialmente scremato), i dolcificanti diversi dallo zucchero, il cacao (magro), il pane e il riso integrali. Per questi alimenti infatti sono previsti limiti che riguardano il contenuto in grasso, alcol o fibra, qualora vogliano vantare la loro maggiore leggerezza rispetto agli analoghi prodotti normali.
Per tutti gli altri, però, le dichiarazioni "light", "con meno calorie", "con meno grassi", "più leggero", non devono corrispondere a una riduzione precisamente indicata dell'apporto di calorie o di nutrienti e, in teoria, potrebbero anche fornire una sola caloria in meno degli analoghi prodotti normali.
Prodotti biologici
I prodotti denominati biologici devono essere ottenuti secondo le norme di produzione biologica previste dall'Unione Europea, la quale definisce anche le misure di controllo cui l'azienda che li commercializza deve essere regolarmente sottoposta.
I prodotti biologici non si possono ottenere usando organismi geneticamente modificati e/o loro derivati e non è possibile che il prodotto o i suoi ingredienti siano stati sottoposti a radiazioni.
I prodotti presenti in commercio possono essere biologici solo in una certa percentuale, come si può controllare dall'etichetta. I prodotti denominati "100% bio" contengono dal 95 al 100% degli ingredienti siano di origine agricola. I prodotti i cui ingredienti siano di origine agricola dal 70 al 95% si denominano "70% bio" e non possono fare riferimento al biologico nella denominazione di vendita. Se un prodotto contiene ingredienti di origine biologica in misura inferiore al 70%, non può fare alcun riferimento al biologico.
OGM
La menzione di OGM in etichetta è obbligatoria quando più dell'1% di ogni singolo ingrediente deriva da ingegneria genetica. Se invece la presenza di OGM è voluta, va dichiarata nell'etichetta indipendentemente dalla percentuale. La derivazione OGM va indicata anche per gli additivi e gli aromi.
Fonte: www.sicurezzalimentare.it, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Associazione dei Consumatori, Atti del Parlamento del Consiglio Europeo
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