Il cosiddetto “Decreto anticrisi” (n. 185) varato il 29 novembre 2008 dal Governo ha reso più difficile poter accedere agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Un passo che sembra contraddire le linee in materia energetica consigliate dall’UE, per raggiungere gli obbiettivi di Kyoto.
Con la Finanziaria 2008 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dalla Finanziaria 2007. Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo. Alla prima detrazione, il contribuente dovrà scegliere la ripartizione delle quote, da tre a dieci. La scelta è irrevocabile. La nuova legge sull’efficienza energetica (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) stabilisce che a partire dal 2009 i contributi provinciali per interventi edilizi non saranno più cumulabili con altre agevolazioni fiscali, compresa la detrazione del 55% .
Per i titolari di reddito d'impresa, la detrazione del 55% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati da società immobiliari. Queste le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008, ribadendo che l'agevolazione, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. Con la risoluzione 303/E del 15 luglio 2008, l'Agenzia ha inoltre stabilito che, per le imprese di costruzione, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili "merce" non possono beneficiare della detrazione del 55 per cento.
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Con la legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) sono state prorogate le detrazioni fiscali sino a tutto il 2011. Non ci sono sostanziali novità relativamente ai requisiti tecnici da rispettare per beneficiare degli incentivi, rispetto a quanto vigente precedentemente se non che il periodo di detrazione è stato portato da cinque a dieci anni. Ciò vuol dire che il contribuente dovrà ripartire la detrazione fiscale che gli spetta non più su cinque anni ma su dieci, ad iniziare dalla denuncia dei redditi dell’anno in cui ha sostenuto le spese.
Nella sostanza, le agevolazioni riguardano riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento come indicato nella tabella:
| TIPO DI INTERVENTO | DETRAZIONE MASSIMA |
| riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro) |
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involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) |
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
| installazione di pannelli solari | 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
|
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) |
30.000 euro (55% di 54.545,45 euro |
L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante della dichiarazione dei redditi. La somma eccedente non può essere chiesta a rimborso.
La condizione indispensabile per fruirne consiste nel fatto di ristrutturare unità immobiliari o edifici (o su parti di essi) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali, cioè per l'attività d'impresa o professionale. Tale prova è fornita dall'iscrizione catastale, nonché dal pagamento dell'Ici, ove dovuta.
Sono richieste specifiche caratteristiche per gli edifici interessati dalla riqualificazione:
-
essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche nei locali interessati, ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari
-
per le ristrutturazioni mirate ad un frazionamento dell'unità immobiliare, con un conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le unità
-
Sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Nel caso di demolizione e rifacimento, il beneficio vale solo per una fedele ricostruzione, ravvisando negli altri casi il concetto d'intervento di nuova costruzione.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile in oggetto.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
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Le persone fisiche, compresi gli esercenti
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I contribuenti che conseguono reddito d'impresa persone fisiche, società di persone e società di capitali)
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Le associazioni tra professionisti
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Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione anche:
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I titolari di un diritto reale sull'immobile
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I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
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Gli inquilini
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Chi detiene l'immobile in comodato
Sono inoltre ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile in oggetto, per le parti ove si può esplicare la convivenza.
L'agevolazione è prevista anche nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia finanziata tramite un contratto di leasing. In tale caso la detrazione spetta all'utilizzatore e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Cumulabilità con altre detrazioni
La detrazione d'imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di leggi nazionali, quali ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso in cui gli interventi convergano con altre agevolazioni previste (ad esempio le ristrutturazioni edilizie), il beneficiario potrà disporre di un solo beneficio fiscale. E' escluso tale caso quando si beneficiano di altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti ecc...) previsti in materia di risparmio energetico.
Gli interventi interessati all'agevolazione
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riqualificazione energetica di edifici esistenti
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involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
-
installazione di pannelli solari
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)
Tipologia di spesa e relativa detrazione
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione diacqua calda
Calcolo e limiti della detrazione
L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese. Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne le ipotesi in cui l'intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In quest'ultimo caso, l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa.
Cosa fare per ottenere la detrazione
Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, provvederà a detrarre il 55% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.
Per le procedure consigliamo di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36% relative alle ristrutturazioni edilizie. Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".
- Consulta la guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55%
- Consulta la guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36%
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007
- Legge Finanziaria 2008
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
- Agenzia delle Entrate risoluzione n. 303/E
- Agenzia delle Entrate risoluzione n. 340/E
- Decreto 26 gennaio 2010 (Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici).
- Agenzia delle Entrate risoluzione 7 febbraio 2011 n. 12/E.
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